Scala difficolta’ Escursionismo

T – Turistica: facile, poco impegnativa, alla portata di tutti. E’ un itinerario non lungo su stradine o larghi sentieri sempre evidenti  e segnalati che non necessita di capacità di orientamento. Non tocca mai quote elevate e i dislivelli sono di solito inferiori ai 500 metri. Richiede una normale preparazione fisica alla camminata. 

E – Escursionistica: richiede un certo allenamento per la lunghezza del percorso e/o dei dislivelli da superare che normalmente è compreso tre i 500 e 1000 metri.  E’ un itinerario che si snoda su sentieri di ogni genere  quasi sempre segnalati, su tracce evidenti,  ma anche su pascoli e non presenta di norma tratti esposti o, nel caso di brevi passaggi o traversate su ripidi pendii con protezioni come barriere o cavi. Può richiedere un certo senso di orientamento e conoscenza del terreno montagnoso e necessita di un allenamento alla camminata e di calzature ed equipaggiamento adeguato.

EE – Escursione per Esperti: impegnativa, richiede un buon allenamento e sicurezza nel superare tratti di sentiero esposto. E’ un itinerario che per la lunghezza ed il tipo di terreno implica buona capacità di approccio ai vari tipi di fondo ed ottima forma fisica. Si snoda su sentieri o tracce su terreno impervio e/o infido; raggiunge di norma anche quote elevate e può attraversare pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii senza punti di riferimento e tratti rocciosi con livelli di difficoltà tecniche. Necessita di buona esperienza di montagna e dell’ambiente alpino, passo sicuro e assenza di vertigini, nonchè di attrezzatura adeguata e conoscenza delle tecniche di orientamento. Il disllivello da superare è superiore ai 1000 metri.

EEA – Escursionistica per Esperti con Attrezzatura: molto impegnativa, da affrontare con attrezzature specifiche. E’ un itinerario che si snoda su percorsi attrezzati o vie ferrate su cui è indispensabile l’uso di imbracatura, moschettoni etc… E’ anche il caso di percorsi di difficoltà EE su cui è indispensabile predisporre corde fisse per l’attraversamento di piccoli tratti di nevaio non pianeggiante o brevi tratti esposti su roccia.

EEAI – Escursionistica per Esperti con Attrezzatura in ambiente innevato: molto impegnativa, da affrontare con attrezzature specifiche in ambienti innevati. E’ un itinerario che si sviluppa in condizioni prevalentementi invernali con l’uso di ciaspole, ramponi piccozze, l’uso di imbracatura per passaggi in cordata per attraversamento di ghiacciai, seracchi e crepacci.


Scala difficolta’ Alpinismo

Sia in arrampicata libera, sia in arrampicata artificiale, la scala numerica (ossia la classificazione della difficoltà da superare) non fa altro che descrivere e riassumere “asetticamente” l’impegno massimo richiesto nei passaggi o nei tratti dell’itinerario di roccia che viene rappresentato. In altre parole, il grado di difficoltà viene strettamente correlato alle capacità tecniche e motorie richieste all’alpinista/arrampicatore per compiere quell’itinerario.

Tale tipo di classificazione, tuttavia, può risultare insufficiente a descrivere percorsi di carattere molto vario o di particolare complessità. Ne sono un esempio le vie di roccia in alta quota o quella di stampo prettamente alpinistico nelle quali si alternano tratti di arrampicata su roccia a tratti di arrampicata su neve o ghiaccio.

Per portare a termine un tale genere di salite, infatti, può non essere sufficiente godere della necessaria tecnica arrampicatoria e “padroneggiare” il grado massimo previsto dalle asperità della roccia. Questo perché, in un percorso di stampo alpinistico, possono incidere sulla difficoltà della salita sia i pericoli oggettivi sia altri fattori legati a lunghezza della via, tipo di chiodatura, possibilità di ritirata, isolamento, difficoltà di avvicinamento e di discesa, pericoli oggettivi, reperibilità della via e altri fattori.

Per fornire un riassunto della difficoltà complessiva di tali salite, ossia per dare una valutazione d’insieme in cui il “grado tecnico” sia solo una delle tante componenti, è stata adottata dall’UIAA la seguente scala di origine francese:

Grado Significato (FR-IT) Descrizione
F (Facile – facile) Nessuna difficoltà particolare su roccia; pendii di neve e ghiaccio fino a 30°
PD (peu difficile – poco difficile) Alcune difficoltà alpinistiche su roccia e/o neve; pendii di neve e ghiaccio tra 30° e 40°
AD (asséz difficile – abbastanza difficile) Difficoltà alpinistiche sia su roccia che su ghiaccio; pendii di neve e ghiaccio tra 40 e 50°
D (difficile – difficile) Difficoltà alpinistiche più sostenute sia su roccia che su ghiaccio; pendii di neve e ghiaccio tra 50° e 70°
TD (trés difficile – molto difficile) Difficoltà alpinistiche molto sostenute sia su roccia che su ghiaccio; pareti di ghiaccio tra 70° e 80°
ED (extremement difficile – estremamente difficile) Difficoltà alpinistiche estreme sia su roccia che su ghiaccio; pareti di ghiaccio fino a 90°
EX (exceptionellement difficile – eccezionalmente difficile)

Tipo di Salita Alpinistica

A – Salita alpinistica normale, non richiede attrezzatura e non affronta passaggi di arrampicata, presenta zone ripide ed impervie, qualche passaggio un po’ esposto, roccette non oltre il I/I+ grado.

AR – Salita alpinistica su roccia, affronta passaggi di arrampicata dal II grado in sù, richiede attrezzatura da arrampicata (corda, imbrago, rinvii, moschettoni, nuts e friends, eventuali chiodi, caschetto da roccia), necessita di esperienza ed allenamento.

AG – Salita alpinistica su neve e ghiaccio, affronta pendenze superiori ai 35°, creste e canali ghiacciati, richiede attrezzatura da arrampicata e da ghiaccio (corda, imbrago, rinvii, moschettoni, nuts e friends, eventuali chiodi da ghiaccio, piccozza, ramponi, caschetto da roccia), necessita di esperienza, capacità di valutazione ed allenamento.


Gradi di difficoltà alpinistica

Sia in arrampicata libera, sia in arrampicata artificiale, la scala numerica (ossia la classificazione della difficoltà da superare) non fa altro che descrivere e riassumere “asetticamente” l’impegno massimo richiesto nei passaggi o nei tratti dell’itinerario di roccia che viene rappresentato. In altre parole, il grado di difficoltà viene strettamente correlato alle capacità tecniche e motorie richieste all’alpinista/arrampicatore per compiere quell’itinerario.

Tale tipo di classificazione, tuttavia, può risultare insufficiente a descrivere percorsi di carattere molto vario o di particolare complessità. Ne sono un esempio le vie di roccia in alta quota o quella di stampo prettamente alpinistico nelle quali si alternano tratti di arrampicata su roccia a tratti di arrampicata su neve o ghiaccio.

Per portare a termine un tale genere di salite, infatti, può non essere sufficiente godere della necessaria tecnica arrampicatoria e “padroneggiare” il grado massimo previsto dalle asperità della roccia. Questo perché, in un percorso di stampo alpinistico, possono incidere sulla difficoltà della salita sia i pericoli oggettivi sia altri fattori legati alle conoscenze e alle doti dell’alpinista (conoscenza dell’ambiente; allenamento fisico, atletico e mentale; abitudine alla fatica o all’isolamento; capacità di orientamento; esperienza di alta montagna; padronanza di tecniche di altre specialità etc).

Per fornire un riassunto della difficoltà complessiva di tali salite, ossia per dare una valutazione d’insieme in cui il “grado tecnico” sia solo una delle tante componenti, molti autori e molti enti alpinistici utilizzano dunque nelle loro pubblicazioni una scala di difficoltà (di origine francese) che si esprime per sigle aventi il seguente significato:

Grado Significato (FR-IT) Descrizione
F (facile – facile) Nessuna difficoltà particolare, ma l’utilizzo di materiale d’alpinismo (casco, corda, ramponi, piccozza) può essere necessario.
PD (peu difficile – poco difficile) Alcune difficoltà alpinistiche su roccia e/o neve; pendii di neve e ghiaccio fino a 35°-40°, passaggi di arrampicata elementare.
AD (assez difficile – abbastanza difficile) Difficoltà alpinistiche sia su roccia che su ghiaccio; pendii di neve e ghiaccio tra 40 e 50°, passi di arrampicata di III grado.
D (difficile – difficile) Difficoltà alpinistiche più sostenute sia su roccia che su ghiaccio; pendii di neve e ghiaccio tra 50° e 70°, arrampicata di grado 4c-5a-5b.
TD (trés difficile – molto difficile) Difficoltà alpinistiche molto sostenute sia su roccia che su ghiaccio; pareti di ghiaccio tra 70° e 80°, arrampicata di grado 5c-6a.
ED (extremement difficile – estremamente difficile) Difficoltà alpinistiche estreme sia su roccia che su ghiaccio; pareti di ghiaccio fino a 90°, arrampicata di grado 6b-6c-7a.
ABO
(EX)
(abominable – abominevole)
(exceptionnellement difficile – eccezionalmente difficile)
Difficoltà alpinistiche eccezionali sia su roccia che su ghiaccio; pareti di ghiaccio e roccia strapiombanti, arrampicata di grado 7b e superiore. Protezioni particolarmente precarie.

A volte il grado “ABO” è riportato con la denominazione EX (eccezionalmente difficile). In particolare il grado ED è sovente distinto in due sottogradi: ED1 e ED2. Quest’ultimo è riservato tipicamente laddove le difficoltà su roccia arrivano al settimo grado e le pareti di ghiaccio verticali su tratti importanti. Negli ultimi anni sono state utilizzati anche i sottogradi ED3 e ED4 per quotare vie precedentemente quotate ABO. L’utilizzo delle quotazioni ED3 ed ED4 è contestato ed assente in alcuni paesi (tra i quali la Francia e l’Italia). Laddove possibile, si aggiunge + o  per indicare che la via alpinistica è leggermente più o meno difficile del grado di riferimento, per esempio AD+ è leggermente più facile di D-.

Per le vie di salita su ghiaccio, inoltre, viene utilizzata, per analogia, la stessa classificazione d’insieme prevista per gli itinerari su roccia e le pendenze vengono espresse in gradi angolari (per dare idea dell’inclinazione del pendio di ghiaccio).

DIFFICOLTÀ ARRAMPICATA
Tabella comparativa delle valutazioni di difficoltà su roccia
U.I.A.A. USA FRANCIA U.K. AUSTRALIA
I 5
II
III 5.0 4
III+ 5.1 5
IV- 5.2 3a 6
IV 5.3 4a 3b 7
IV+ 5.4 4b 3c 8.9
V- 5.5 4a 10.11
V 5.6 4c 4b 12.13
V+ 5.7 5a 4c 14.15
VI- 5.8 5b 16
VI 5.9 5c 5a 17
VI+ 5.10 a 6a 5b 18
VII- 5.10b 19
VII 5.10c 5c 20
5.10d 21
VII+ 5.11 a 6b
5.11 b 6a 22
VIII- 5.11 c 6c 23
VIII 5.11 d 7a 6b 24
VIII+ 5.12a 25
IX- 5.12b 7b 6c 26
IX 5.12c 27
IX+ 5.12d 7c 28
X- 5.13a 29
5.13b 8a 7a 30
X 5.13 c 31
X+ 5.13d 32
5.14a 7b 33
PROTEGGIBILITA’ per vie alpinistiche
S1 Spittatura normale, come in falesia. Distanza mai superiore a 3-4 m fra uno spit e l’altro. Lunghezza della potenziale caduta di qualche metro al massimo e volo senza conseguenze
S2 Spittatura distanziata e tratti obbligatori fra le protezioni. Lunghezza potenziale caduta una decina di metri al massimo e volo senza conseguenze
S3 Spittatura distanziata, passaggi quasi sempre obbligatori. Distanza tra gli spit anche superiore ai 5 metri, voli lunghi ma non eccessivamente pericolosi
S4 Spittatura molto distanziata, oltre i 7 metri, passaggi obbligatori. Una caduta può potenzialmente provocare un infortunio
S5 Spittatura oltre i 10 m, passaggi obbligatori e tratti dove una caduta può sicuramente provocare un infortunio, con caduta su terrazzi, cenge o al suolo
S6 Spittatura solo parziale e posizionata lontano dai passaggi chiave, tratti molto lunghi, anche superiori ai 20 m, in cui una caduta può avere conseguenze anche letali
R1 Facilmente proteggibile con protezioni sempre solide, sicure e numerose. Limitati tratti obbligatori. Lunghezza potenziale caduta qualche metro senza conseguenze
R2 Mediamente proteggibile con protezioni sempre solide e sicure ma più rade. Tratti obbligatori fra le protezioni. Lunghezza potenziale di caduta di qualche metro al massimo e volo senza conseguenze
R3 Difficilmente proteggibile con protezioni non sempre buone e distanti. Lunghi tratti obbligatori. Lunghezza potenziale caduta fino a 7-8 metri al massimo e volo con possibile infortunio
R4 Difficilmente proteggibile con protezioni scarse o inaffidabili e distanti che terrebbero solo una piccola caduta. Lunghi tratti obbligatori. Lunghezza potenziale della caduta fino a 15 metri con possibilità di fuoriuscita degli ancoraggi e volo con probabile infortunio
R5 Difficilmente proteggibile con protezioni scarse, inaffidabili e distanti che terrebbero solo una piccola caduta. Lunghi tratti obbligatori. Possibilità di lunghe cadute e fuoriuscita degli ancoraggi che può determinare un volo fino a terra con infortunio sicuro
R6 Improteggibile se non per brevi e insignificanti tratti lontani dai passaggi chiave del tiro. Una eventuale caduta può avere conseguenze anche letali
IMPEGNO GLOBALE per vie alpinistiche
I Una via corta richiedente poche ore, nei pressi della strada e con comodo avvicinamento, ambiente solare e ritirata comoda
II Via di diverse lunghezze su una parete superiore ai 200 m, avvicinamento facile anche se può richiedere una discreta marcia, comoda ritirata
III Via lunga oltre i 300 m, ambiente severo, richiede quasi tutta la giornata per essere superata. Può richiedere un lungo avvicinamento e la ritirata può non essere veloce
IV Via molto lunga, superiore ai 500 m, su parete severa e distante dal fondovalle. Richiede una intera giornata per essere superata. La ritirata può essere complicata e non svolgersi sulla linea di salita
V Via molto lunga, stile Big Wall, richiede normalmente un bivacco in parete. Ritirata difficile, ambiente severo
VI Big Wall che richiede più giorni di permanenza in parete, ambiente di alta montagna, ritirata difficile
VII Tutte le caratteristiche proprie del grado VI esasperate, come nel caso di Big Wall himalayane che necessitano di una spedizione per essere superate

Gradi di Difficoltà Via Ferrata

Scala adottata in Italia – Austria – Germania – Francia

Le vie Ferrate sono sempre classificate in escursionismo/alpinismo con la sigla EEA (escursionismo esperti attrezzati) e devono essere affrontate con il relativo e certificato Kit da Ferrata ( Imbrago-set ferrata-casco). Naturalmente per classificare il tipo di ferrata che si va a sviluppare facciamo riferimento ad una scala con relativa tabella adottata da diverse nazioni europee, dove le vie ferrate sono maggiormente presenti. Qui possiamo notare la diversità di metodo e ricerca che identificano le nazioni che abbiamo preso in esame:

  • la classificazione italiana si basa su 5 valori che tengono conto delle difficoltà complessive della via: F (facile), PD (poco/moderatamente difficile), D (difficile), TD (molto difficile) ed ED (estremamente difficili). Questa classificazione tiene in considerazione le difficoltà globali dell’escursione e non solo le difficoltà inerenti la via ferrata. A questa prima classificazione vengono aggiunte 4 ulteriori descrizioni con valori da 1 a 3 su caratteristiche proprie della via: difficoltà tecniche, impegno fisico, esposizione e difficoltà ambientali.
  • la classificazione francese si basa generalmente sui valori utilizzati per i percorsi alpinistici: i gradi partono da F (facile), PD (poco difficile), AD (abbastanza difficile), D (difficile), MD (molto difficile) ed ED (estremamente difficile). Infine, è presente anche la XD (oltre l’estremamente difficile). Questa scala, come l’italiana, si riferisce alle difficoltà complessive dell’escursione. Attenzione che, sebbene sia utilizzata la stessa classificazione delle vie alpinistiche, il significato della nomenclatura è differente in ambito alpinistico o di vie ferrate.
  • la classificazione tedesca, o scala Husler, ha iniziato a fare la sua comparsa su siti e guide cartacee italiane. Con il suffisso della lettera K (klettersteig significa in tedesco Via Ferrata), seguono poi numeri da 1 a 6 per indicare la difficoltà della via dove 1 è facile e 6 è estremamente difficile.
  • Infine la classificazione austriaca risale a una serie di libri guida sulle vie ferrate redatto da Kurt Schall e la classificazione segue in ordine alfabetico A (facile), B (moderatamente difficile), C (difficile), D (molto difficile), E (estremamente difficile). Negli ultimi anni è stata aggiunta la lettera F (oltre l’estremamente difficile). Non è raro vedere questa scala di classificazione di vie ferrate anche nei cartelli posti all’inizio di vie ferrate in Italia, specialmente in Trentino – Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

In questa tabella ricalchiamo la tabella fornita dall’UIAA per confrontare le 4 classificazioni

Scala-Difficolta-Confronto

Nota importante e doverosa. Alcuni itinerari moderni si caratterizzano per essere molto atletici, con passaggi duri in forte strapiombo. Questi itinerari sono classificati con lettera F nella scala austriaca. Tra questi citiamo due vie ferrate estreme installate in Spagna: la Ferrata Feliz Navidad e la Ferrata Extraplomix. Questi itinerari si caratterizzano generalmente per difficoltà ambientali ridotte o nulle e difficoltà estreme della via ferrata. Da un punto di vista personale di chi scrive, queste vie ferrate estreme sono più assimilabili a vie di arrampicata sportiva con gradi elevati che ad escursioni attrezzate in ambiente montano.


Gradi dell’arrampicata su ghiaccio

Scala Canadese

La scala canadese descrive il grado di una via di arrampicata su ghiaccio con due numeri: il primo romano per indicare la difficoltà d’ambiente, il secondo arabo per la difficoltà tecnica. Con questa scala il grado di una via può quindi per esempio essere rappresentato con la dicitura IV/5. La scala canadese si applica sia alle cascate di ghiaccio che alle vie di ghiaccio in alta montagna, come goulotte o couloir.

Difficoltà d’ambiente
I Via breve, con facile accesso e discesa
II Via di uno o due tiri, con facile accesso e pochi pericoli oggettivi
III Via di più tiri, con avvicinamento lungo e possibili pericoli oggettivi
IV Via di più tiri, con avvicinamento impegnativo e pericoli oggettivi
V Via di più tiri in alta montagna, con avvicinamento e discesa difficili e con molti pericoli oggettivi
VI Via di più tiri in alta montagna con possibile bivacco, richiede una elevata esperienza alpinistica per gli alti pericoli oggettivi
Difficoltà tecnica
1 Pendenze fino a 50°-60°, necessaria la conoscenza dell’uso di ramponi e piccozza
2 Pendenze fino a 60°-70°, ghiaccio buono, facilità nel collocare protezioni e soste
3 Pendenze fino a 70°-80°, ghiaccio generalmente solido con buone protezioni e soste, tratti ripidi intervallati da zone appoggiate
4 Pendenze fino a 75°-85°, tratti verticali fino a 10 metri, protezioni buone
5 Un tiro particolarmente difficile, pendenze fino a 85°-90°, tratti verticali fino a 25 metri, protezioni discrete
6 Più tiri particolarmente difficili, tratti verticali oltre 30 metri, ghiaccio fragile e protezioni precarie
Scala WI

La scala di difficoltà WI, Water Ice, introdotta negli Stati Uniti, esprime la difficoltà in base alla pendenza, la condizione del ghiaccio e la facilità di utilizzare le protezioni.

Grado Pendenza Ghiaccio Protezioni Note
WI1 50°/60° ghiaccio solido buone protezioni necessaria conoscenza dell’uso dei ramponi, piccozza non necessaria
WI2 60°/70° ghiaccio solido buone protezioni con la dovuta tecnica può essere utilizzata una sola piccozza
WI3 60°/70° con passaggi verticali ghiaccio solido buone protezioni buoni riposi
WI4 75°/80° con passaggi verticali ghiaccio solido protezione più difficoltosa arrampicata sostenuta e pochi riposi
WI5 verticale può esserci ghiaccio cattivo o sottile protezione e soste difficili riposi difficili
WI6 verticale e strapiombante può esserci ghiaccio cattivo o sottile protezione e soste difficili arrampicata continua senza riposi
WI7 verticale e strapiombante ghiaccio di cattiva qualità protezione estremamente difficile sono vie rare

Gradi dell’arrampicata su misto

L’arrampicata su misto avviene in parte su ghiaccio e in parte roccia ed ha una propria scala di difficoltà chiamata M, Mixed. I ramponi e le piccozze vengono utilizzati anche nelle sezioni di roccia, pratica chiamata dry-tooling. Nella seguente tabella sono indicati i gradi di difficoltà, la descrizione e nell’ultima colonna un valore di paragone con la difficoltà su roccia.

Grado Descrizione Su roccia
M1 Poca pendenza, uso occasionale delle mani per bilanciarsi 5.5
M2 Poca pendenza, buone prese per mani e piedi 5.6
M3 Pendenze maggiori ma non ancora necessarie le piccozze 5.7
M4 Pendenze maggiori, talvolta verticali, e necessaria conoscenza delle tecniche di dry-tooling 5b/5.8
M5 Pendenze verticali continue e grande utilizzo del dry-tooling 5c/5.9
M6 Pendenze verticali continue con alcuni passaggi più difficili 6a+/5.10
M7 Pendenze verticali e strapiombanti con sezioni molto difficili 6c/5.11
M8 Presenza di tetti e sezioni ancora più impegnative 7b/5.12
M9 Grande tetto o sezione molto tecnica su piccoli appigli 7c/5.12+
M10 Tetto fino a dieci metri o lunga sezione molto tecnica su piccoli appigli 7c+/5.13
M11 Tetto ancora più grande e grande impegno atletico 8a/5.13+
M12 Un M11 con boulder e movimenti dinamici 8b+/5.14
M13 La massima difficoltà, tetto continuo con boulder, movimenti dinamici e tecnici 8b+/5.14

Scala europea del pericolo di valanghe

Simbolo
Grado
Probabilità distacco valanghe
Stabilità del manto nevoso
Indicazioni per alpinisti ed escursionisti
Rischio valanghe grado 1
1
DEBOLE
Il distacco è generalmente possibile solo con forte sovraccarico su pochissimi punti sul terreno ripido estremo. Sono possibili solo piccole valanghe spontanee e scaricamenti.
Il manto nevoso è in generale ben consolidato e stabile.
Condizioni generalmente sicure per le gite sciistiche.
Rischio valanghe grado 2
2
MODERATO
Il distacco è possibile soprattutto con un forte sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe spontanee.
Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi, per il resto è ben consolidato.
Condizioni favorevoli per gite sciistiche ma occorre considerare adeguatamente locali zone pericolose.
Rischio valanghe grado 3
3
MARCATO
Il distacco è possibile con debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcune situazioni sono possibili valanghe spontanee di media grandezza e, in singoli casi, anche grandi valanghe.
Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi.
Le possibilità per le gite sciistiche sono limitate ed è richiesta una buona capacità di valutazione locale.
Rischio valanghe grado 4
4
FORTE
Il distacco è probabile già  con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi. In alcune situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza e, talvolta, anche grandi valanghe.
Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi.
Le possibilità per gite sciistiche sono fortemente limitate ed è richiesta una grande capacità di valutazione locale.
Rischio valanghe grado 5
5
MOLTO FORTE
Sono da aspettarsi molte grandi valanghe spontanee, anche su terreno moderatamente ripido.
Il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e per lo più instabile.
Le gite sciistiche non sono generalmente possibili.

Note:

  • Pendii ripidiPendii con inclinazione superiore a circa 30 gradi;
  • Pendii ripidi estremiPendii con caratteristiche sfavorevoli per quel che concerne l’inclinazione, la forma del terreno, la vicinanza alle creste e la rugosità del suolo
  • Distacco spontaneoSenza l’intervento dell’uomo.
  • Sovraccarico deboleEs. singolo sciatore, escursionista senza sci.
  • Sovraccarico forteEs. gruppo compatto di sciatori, mezzo battipista, uso di esplosivo

Il pericolo di valanghe varia costantemente, la scala è formata da vari gradi e fattori che variano a volte dai notevoli componenti che possono cambiare nello stesso grado di pericolosità.

Normativa su Dispositivi ARTVA

In calce riportiamo il comunicato ufficiale del CAI

Club alpino italiano
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40
Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
Art. 26.
Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 ed è entrato in vigore il 3 aprile 2021. Dopo pochi giorni (tre per l’esattezza) l’articolo 30, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ha introdotto una disposizione di differimento termini, inserendo – nel testo del D.Lgs. n. 40 del 2021 – l’articolo 43-bis: 11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, é aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 43-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.». Poi il legislatore ci ripensa, e con l’articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, comma 13-quater, lettera f), dispone: «all’articolo 43 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”. In conclusione, dopo tre passaggi legislativi, ecco il testo vigente: Art. 43-bis (Disposizione finale) 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Art. 26. (Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche)             

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori
pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche
mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di
appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli
specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo. Comma 1 – Esenzione da responsabilità
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori
pista serviti dagli impianti medesimi. Si tratta della medesima formulazione presente all’art. 17, co. 1, della
legge n. 363 del 2003 (in vigore sino al 31 dicembre 2021). Si tratta di una norma civilistica di garanzia per i gestori da eventuali
richieste di risarcimento per danni subiti in tale ambito. Comma 2 – Dotazioni speciali per il soccorso in valanga
I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi
elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Una norma simile era contenuta al comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 363 del 2003:
“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”. Rispetto al testo precedente si può notare un innalzamento del livello di sicurezza, in quanto se prima si faceva riferimento ad “evidenti” rischi di valanga, ora di parla “genericamente” di rischi di valanga da porre in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche.
Normative regionali vigenti conseguenti alla legge 363 del 2003

ABRUZZO

Legge 8 marzo 2005, n. 24 Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie. Art. 99 – Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo.
2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), pala e sonda
per garantire un idoneo intervento di soccorso.

LOMBARDIA

Legge 1° ottobre 2014, n. 26 Art. 14 – Regole di comportamento.
3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli
escursionisti devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di
autosoccorso qualora sussistano pericoli di valanghe, verificando le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA Lombardia per consentire interventi di soccorso.

PIEMONTE

Legge 26 gennaio 2009, n. 2 Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna. Art. 30 – Sci fuori pista 2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività
escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo.
I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri
soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove,
per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e
ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

VALLE D’AOSTA

Legge 15 novembre 2004, n. 27 Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali.
Art. 7 – Sci fuori pista e sci-alpinismo. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso. Le attività considerate dall’articolo 26 Oltre allo sci alpinismo (già considerato dalla legge n. 363) l’art. 26 del D.Lgs. n. 40 fa riferimento anche alle attività dello sci fuoripista e alle attività escursionistiche, “anche mediante le racchette da neve”. In realtà il riferimento allo “sci fuori pista” era già contenuto nella rubrica dell’art. 17 (Sci fuori pista e sci-alpinismo) della legge 363 del 2003. Tuttavia il comma 2 richiamava solo lo sci alpinismo. La vera novità è che ora il legislatore considera pure “le attività escursionistiche, anche mediante le racchette da neve”. E’ bene precisare che l’estensione dell’applicazione della norma non riguarda solo le attività con le ciaspole, ma tutte le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati. In esse va ricompreso anche lo “sci da fondo escursionistico” (lo sci da fondo “ordinario” viene praticato in aree sciabili attrezzate e spesso dietro il corrispettivo di un biglietto di accesso). Quali sono questi particolari ambienti innevati ? Ovviamente lo sci alpinismo e lo sci fuori pista si praticano in presenza di neve.
Il riferimento a “particolari ambienti innevati” potrebbe essere riferito solo all’attività escursionistica (che si può praticare anche in assenza di neve) ? Dato che si tratta di una attività “di moda” si è voluto precisare che anche andare per boschi con le racchette da neve è una attività escursionistica (al fine di chiarire le idee ai molti praticanti/turisti occasionali). Ne conseguirebbe che sci alpinisti e free-raider sarebbero sempre obbligati a portare con se ARTVA, pala e sonda (come prevede la Regione Valle d’Aosta), mentre gli escursionisti lo sarebbero solo in particolari ambienti innevati ? Questo concetto non sembrerebbe applicabile. Analizzando la norma, appare evidente che non si tratta di ambienti innevati tout court, bensì in essi deve essere presente un pericolo di valanghe. Infatti già la legge n. 363 del 2003 faceva riferimento – per gli scialpinisti – (a quei luoghi) “laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe”. Si trattava, pertanto di quei territori dove esisteva la evidente possibilità di un pericolo di valanghe. Il termine «evidente» non è tuttavia presente nella Scala europea del pericolo valanghe. I livelli (o gradi) sono:
5 – Molto forte (rosso e nero)
4 – Forte (rosso)
3 – Marcato (arancione)
2 – Moderato (giallo)
1 – Debole (verde)
Il termine «elevato» potrebbe essere equiparato concettualmente al «moderato» del livello 3 ?? Il testo finale del D.Lgs. n. 40 è stato sicuramente un successo del C.A.I. (documento trasmesso e audizione da remoto del P.G. Torti in Commissione Cultura alla Camera dei deputati) rispetto allo schema iniziale di decreto legislativo presentato dal Governo al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni.
Nello schema di D.Lgs. si faceva genericamente riferimento “ad ambienti innevati” senza far riferimento alle condizioni nivometerologiche e al pericolo di valanghe, ricomprendendo pertanto qualsiasi territorio con presenza di neve. Il legislatore ha introdotto l’aggettivo “particolari”, caratterizzando di fatto alcuni ambienti innevati. Ma come devono essere così “particolari” questi ambienti innevati? L’articolo 26 del D.Lgs. n. 40 del 2021 ci parla di “particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”.

Quindi:
1 – presenza di neve (ambiente innevato);
2 – presenza di rischi (pericoli) di valanghe in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche. Sorge un problema lessicale: che cosa si intende per “particolari” ambienti. Sembrerebbe non dover significare niente !! Il testo non avrebbe sollevato criticità interpretative qualora fosse stato così formulato: “I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano pericoli di valanghe”.
Come valutare il pericolo di valanghe ? Il successivo comma 3 ci fornisce una prima sommaria indicazione: “I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità”. Tale obbligo non era previsto dalla legge del 2003. Qualora i gestori omettessero di esporre i bollettini sarebbero punibili con la sanzione indicata all’articolo 33, comma 2, lettera h): 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 26. Facendo riferimento all’articolo 26, la sanzione si applica sia nel caso di attività senza gli appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve (comma 2), sia per la mancata esposizione dei bollettini valanghe (comma 3). Il Bollettino valanghe si sviluppa su una scala da 1 a 5 e contiene anche una spiegazione dello stato dei fenomeni nivometereologici. Tuttavia la valutazione del grado di pericolo viene riferito all’intera area e non alla singola dorsale montuosa sovrastante le piste da sci del comprensorio (i pendii sovrastanti le piste vengono preventivamente bonificati dopo una nevicata e controllati giornalmente dal personale degli impianti). Ovviamente l’attività sci alpinistica e lo sci fuori pista presentano caratteristiche e rischi assai diversi dalle altre forme di escursionismo invernale (sci da fondo escursionistico, sci da fondo, racchette da neve, camminata). Quasi sicuramente lo sci-alpinista, il free-raider avrà nel suo equipaggiamento l’ARTVA in quanto già previsto dalla normativa vigente e sicuramente avrà nello zaino anche pala e sonda da utilizzare nella prima fase di autosoccorso (intesa come immediata attività di ricerca di un compagno in attesa dell’arrivo del CNSAS) in conseguenza di una valanga. Forse avrà in dotazione lo zaino dotato di airbag che esplode gonfiandosi in caso sia coinvolto in una valanga, facendolo galleggiare sulla stessa. Analogo ragionamento va fatto per l’escursionista che risale un pendio a piedi, magari calzando i ramponi, oppure con le ciaspole. A questo punto sorge il problema di come valutare oggettivamente il pericolo di valanghe. Ma nel caso di escursionisti che percorrono esclusivamente una valle larga senza ripidi pendii ai lati oppure un tratto di una cresta innevata, è necessaria tale dotazione? Sicuramente se percorro dopo una recente nevicata una stretta valle con ai lati delle pareti ripide, c’è un oggettivo pericolo di essere coinvolto da qualche fenomeno valanghivo. L’eventuale valanga potrà tuttavia essere determinata da semplici fattori nivometereologici indipendentemente da una azione umana: un rialzo termico. Il legislatore avrebbe potuto far derivare l’obbligo di dotazione di ARTVA, pala e sonda a partire dal grado 3 ? Nel caso di grado 1 (pericolo debole) del bollettino l’escursionista dovrà dotarsi ugualmente di ARTVA, pala e sonda ??? E nel caso di grado 2 (pericolo moderato). La conclusione «lessicale» potrebbe essere: Siamo pur sempre in presenza di un “pericolo” e quindi siamo obbligati ad avere la dotazione. Un altro aspetto relativo all’estensione a tutti gli escursionisti invernali (sarebbero da definire “escursionisti innevati”) della specifica attrezzatura riguarda le capacità di utilizzo della stessa. Bisognerà fare dei corsi sull’uso dell’ARTVA, su come si ricerca con la sonda il disperso, su come si spala la neve dopo una valanga? Le Sezioni CAI che forniscono in comodato d’uso ai soci l’ARTVA per l’escursione sociale diventano responsabili dell’eventuale malfunzionamento dello strumento (manutenzione, verifica della funzionalità)? La vigilanza Definire l’ambito di applicazione è fondamentale di fronte ad eventuali contestazioni da parte delle forze di polizia preposte alla vigilanza.
L’articolo 29 individua i soggetti competenti per il controllo. La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di
finanza, nonché la polizia locale, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo (che ricomprende anche l’art. 26) e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. Se l’escursionista viene fermato da un carabiniere forestale e non è
provvisto di ARTVA, pala e sonda, come potrà argomentare l’assenza di tale dotazione ed evitare la sanzione amministrativa da 100 a 150 euro? Illustrando il percorso che effettuerà (o che ha effettuato) precisando che non si tratta di “particolare ambiente innevato” nel quale sussistono pericoli di valanghe in considerazione della morfologia del terreno e delle condizioni nivometeorologiche (no neve fresca, no accumuli da vento, no rialzo termico, ecc), come riportato nel bollettino meteo consultabile dal proprio cellulare (o con la preventiva stampa della pagina stessa, data la possibile carenza di segnale).

Riepilogo tempistiche:
Il D.Lgs. n. 40 del 2021 è entrato in vigore il 3 aprile 2021 Dal 1° gennaio 2022 si applicano le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili (artt. 17-33) e sugli sciatori disabili (artt. 34-38). Entro il 3 aprile 2022 (un anno) le Regioni adeguano la loro disciplina.
Entro il 3 aprile 2023 (due anni) i gestori adeguano impianti e piste da sci (artt. 4-16). Una prima valutazione riguarda la formulazione del testo: Il comma 2 dell’articolo 26 poteva essere così semplicemente formulato (rovesciando alcuni punti):
“Al fine di garantire un idoneo intervento di primo soccorso i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività
escursionistiche in particolari ambiente innevato, anche mediante le racchette da neve, laddove sussistano pericoli di valanghe per le
condizioni nivometeorologiche, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve.”
Se il legislatore avesse voluto stabilire un diverso regime, differenziandolo tra sci-alpinisti da un lato ed escursionisti dall’altro,
avrebbe così formulato il testo: “Al fine di garantire un idoneo intervento di primo soccorso i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve. Tale obbligo sussiste anche per tutte le attività escursionistiche in ambiente innevato, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano pericoli di valanghe”. Riepilogando, in che cosa l’articolo 26 del decreto legislativo ha
modificato il quadro normativo vigente? Il primo aspetto riguarda “l’ambiente montano innevato”. Vi è in questo caso un cambio terminologico: se la legge del 2003 fa riferimento a “condizioni climatiche e della neve”, il nuovo testo usa le parole “condizioni nivometeorologiche”, ma la sostanza è identica. Ad esso si aggiunge una caratteristica dell’ambiente: deve essere “particolare”, in quanto per le suddette condizioni nivometeorologiche sussistono “rischi di valanghe”. La legge 363 faceva invece riferimento ad ambienti laddove sussistono “evidenti rischi di valanghe”. In sostanza la nuova normativa, non riportando più l’aggettivo “evidenti” riferito ai rischi (rectius pericoli) di valanghe, estende l’obbligo di ARTVA, pala e sonda da neve a tutti quei “particolari” territori, laddove per le suddette condizioni, ci sia un pericolo di valanghe. Il livello di sicurezza viene astrattamente ampliato, senza tuttavia dare una misura del pericolo da considerare, che viene generalizzato in quanto presente in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche del territorio. Il secondo aspetto riguarda i destinatari dell’obbligo: agli sci alpinisti sono stati aggiunti gli sciatori fuori pista (che rispetto agli sci alpinisti non praticano la risalita dei pendii con le pelli) e gli escursionisti in tutte le modalità, specificando, onde evitare contestazioni, anche coloro che utilizzano le racchette da neve. In sostanza, viene ampliata – in termini oggettivi e soggettivi – la platea dei destinatari dell’obbligo. Legge 363 del 2003, art. 17 I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. D.Lgs. 40 del 2021, art. 26 I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso. Il decreto legislativo n. 40 non disciplina le attività di sci alpinismo, sci fuori pista ed escursionismo invernale, ma reca una disposizione di sicurezza, limitandosi a prevedere l’obbligo per l’utente di dotarsi di
ARTVA, pala e sonda, qualora percorra un ambiente innevato nel quale è presente un pericolo di caduta di valanghe in considerazione delle condizioni della neve e del meteo. Tale dotazione potrebbe essere definita con l’acronimo “Kit APS”. Sicuramente i produttori e venditori di ARTVA, pale e sonde da neve incrementeranno il fatturato (il prezzo di un Kit varia dai 200 ai 400
euro).